Attraverso la dichiarazione IMU è necessario comunicare al Comune le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta non immediatamente fruibili dai comuni tramite le banche dati in proprio possesso.
Non è necessaria la presentazione qualora sia già stata presentata analoga dichiarazione ICI.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è ordinariamente 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio oppure sono intervenute le variazioni rilevanti, è stato modificato dal Decreto Legge n. 35/2013. Ora il termine è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni.
Entro lo stesso termine devono essere presentate anche le dichiarazioni per ottenere agevolazioni sull’abitazione di invalido / portatore di handicap e su immobili inagibili / inabitabili secondo quanto deliberato dal Comune e secondo il Regolamento Imu.
Ricordiamo che sono pochi i casi in cui va presentata la dichiarazione IMU. In particolare non vanno dichiarati, in quanto trattasi di informazioni già in possesso del Comune:
– i passaggi di proprietà dovuti a compravendite, donazioni, permute risultanti da atto pubblico;
– i passaggi già dichiarati in denuncia di successione;
– la sussistenza dei requisiti di ruralità già oggetto di autocertificazione e annotazione negli atti catastali;
– variazioni catastali e nuovi accatastamenti di fabbricati;
– le agevolazioni concesse sulla prima casa a invalidi (in quanto oggetto di apposita autocertificazione comunale);
– la riduzione di base imponibile concessa a immobili inagibili / inabitabili, (in quanto oggetto, anch’essa, di apposita autocertificazione comunale);
– l’applicazione dell’aliquota agevolata al 7 per mille per le unità immobiliari censite in categoria C1, C2, C3 e del gruppo D (in quanto non soggette ad altra condizione se non l’appartenenza a detta categoria).
Per concludere il caso più diffuso di obbligo di dichiarazione IMU riguarda il valore di aree edificabili possedute oppure di unità collabenti (F2) o in corso di costruzione / ristrutturazione / risanamento conservativo che devono pagare come area edificabile. Altre casistiche frequenti: decesso del soggetto passivo in attesa di presentazione di denuncia di successione oppure costituzione di diritti reale ex-lege (es. diritto d’abitazione del coniuge superstite).
Pagina aggiornata il 29/03/2025