Certificato idoneità alloggio

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Normativa

Art. 27 della legge n° 40 del 6/3/1998 e s.m.i.

Con Deliberazione G.C. n.102 del 26.10.2004 sono stati stabiliti i criteri e i parametri per il calcolo del numero massimo di persone che possono risiedere in un alloggio e ai fini del ricongiungimento familiare:

“L’alloggio si considera adeguato se ha una superficie utile pari ad almeno 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente del nucleo familiare oltre i primi due”.
Di stabilire al fine di una univoca applicazione dei criteri di cui al precedente punto che per superficie utile si intende la superficie abitabile degli alloggi (ingressi, cucine, angoli cottura, soggiorni, tinelli, sale da pranzo, studi, camere da letto, guardaroba, bagni, disimpegni interni di collegamento tra tali ambienti, ripostigli interni funzionalmente collegati a tali ambienti), al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, e delle scale interne. Sono esclusi dalla superficie utile i locali e gli spazi di pertinenza e servizio non abitabili quali balconi, logge, terrazzi, porticati, verande, cantine, locali e spazi comuni, vani tecnici, soffitte, sottotetti, stenditoi, lavanderie, legnaie, autorimesse, laboratori.

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Pagina aggiornata il 30/03/2025

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