Attività alberghiere ed extralberghiere

 
 

In questa pagina si trovano le istruzioni per intraprendere un’attività alberghiera.

Norme e classificazione
La legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16  disciplina e classifica le strutture ricettive dirette all’ospitalità. Esse sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, strutture ricettive extralberghiere e altre tipologie di struttura.

 

Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) le residenze turistico-alberghiere.

 

Sono strutture ricettive all’aria aperta:
a) i campeggi;
b) i villaggi turistici.

 

Sono strutture ricettive extralberghiere:
a) le case per ferie;
b) gli ostelli;
c) i rifugi alpini;
d) i rifugi escursionistici;
e) gli affittacamere;
f) le case e gli appartamenti per vacanza.

 


Altre tipologie ricettive:
a) gli appartamenti ammobiliati per uso turistico;
b) le strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico;
c) le aree attrezzate di sosta temporanea;
d) le attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
e) le strutture agrituristiche e le strutture per il turismo rurale (tipologia regolata dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26).

 

La modulistica si potrà scaricare dal sito:
 

Pagina aggiornata il 29/03/2025

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