Ordinanza regionale n. 137 del 3 luglio 2020

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Consentiti le attività dei soggiorni di vacanza, l'utilizzo dell'automobile tra non conviventi, l'apertura al pubblico delle saune e la messa a disposizione di quotidiani, periodici e carte da gioco p

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04 Luglio 2020

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Consentiti le attività dei soggiorni di vacanza, l'utilizzo dell'automobile tra non conviventi, l'apertura al pubblico delle saune e la messa a disposizione di quotidiani, periodici e carte da gioco per uso comune. Di seguito tutti i dettagli.

Ordinanza regionale n. 137 del 3 luglio 2020
  1. adottate, ai sensi del punto 10 dell’ordinanza approvata con decreto n. 109 del 12 giugno 2020, le Linee guida regionali per l’organizzazione di fiere con qualifica regionale, nazionale e internazionale che si realizzano all’interno dei quartieri fieristici, di eventi congressuali e di grandi eventi che si realizzano in spazi interni. Allegato n. 1;
  2. dal 4 luglio 2020 sono consentite le attività dei soggiorni di vacanza, dei servizi residenziali in strutture che ospitano una o più comunità di ragazzi tra i 3 e i 17 anni, nonché dei soggiorni in campeggio e quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee ad offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi (cosiddetto soggiorno in accantonamento). Tali attività possono svolgersi, previa comunicazione da parte del gestore al Comune e all’AUSL dei progetti organizzativi, nel rispetto degli standard, delle misure di distanziamento, dei rapporti numerici tra personale e bambini/adolescenti e delle procedure specifiche previste all’Allegato 8 (punto 2) al DPCM 11 giugno 2020 e all’Allegato 9 al medesimo DPCM, con riferimento alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, laddove si prevede il distanziamento tra letti nelle camere con uso promiscuo di 1,5 metri, applicabile per analogia alla distanza tra materassini all’interno di una tenda. Si fa inoltre riferimento alle “Linee guida regionali per le attività didattiche e turistiche in aree naturali protette” di cui al Decreto Presidente della Regione n. 113/2020. Al personale e ai volontari coinvolti è richiesta una formazione in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fornita in collaborazione con il servizio regionale competente con modalità a distanza.
    A integrazione delle presenti indicazioni, occorre fare riferimento alla “Nota esplicativa in merito ai Centri estivi per bambini e adolescenti dai tre ai 17 anni e alle attività estive per la fascia di età 9-36 mesi”, PG/2020/0441729 del 16/06/2020;
  3. è consentito l'utilizzo di automobili e altri mezzi di locomozione tra persone non conviventi limitatamente alla presenza di massimo due persone per la fila di sedili anteriore e per ciascuna delle file posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina;
  4. dal 4 luglio 2020 è consentita l’apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°. Oltre al rispetto delle misure previste nel protocollo per strutture termali e centri benessere, dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna deve essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno;
  5. è consentita, dal 4 luglio 2020, negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi, la messa a disposizione di quotidiani e periodici a favore dell’utenza per l’uso comune, possibilmente in più copie e previa igienizzazione delle mani; copie da rimuovere ogni giorno per i quotidiani e ogni settimana o mese per i periodici;
  6. dal 4 luglio 2020, negli esercizi commerciali nonché nei circoli ricreativi, sono consentite le attività ludiche che usano materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata sanificazione, quali ad esempio le carte da gioco. Visto il potenziale rischio di trasmissione del virus SARS-CoV2 attraverso lo scambio degli oggetti queste attività sono consentite purché siano rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti.

 

Ordinanza regionale n. 137 del 3 luglio 2020_Testo integrale

Indice degli allegati inclusi nell'ordinanza:

Allegato 1. Linee guida regionali per l’organizzazione di fiere con qualifica regionale, nazionale e internazionale che si realizzano all’interno dei quartieri fieristici, di eventi congressuali e di grandi eventi che si realizzano in spazi interni.

 

 

Ultimo aggiornamento: 20/03/2025, 11:42

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