Patente di abilitazione all’impiego di gas tossici

AI sensi dell’art. 27 del Regolamento Speciale per l’uso dei gas tossici, approvato con R.D. 09/01/1927 n. 147, i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in queste Comune, dovranno presentare all’Ufficio Protocollo entro la data di scadenza della patente e comunque entro e non oltre il 30/11/2014 apposita domanda di revisione redatta su carta legale, contenente i seguenti dati:

  • Cognome e Nome;
  • Luogo e data di nascita;
  • Residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • la patente soggetta a revisione
  • autocertificazione in carta libera corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, redatta come da modello appositamente predisposto e scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente.

Non sarà dato corso alle richieste che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati.
Ai sensi dell’art. 2 – lettera d) – punto 1) del Regolamento Regionale n. 2 del 23.12.2008, è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di idoneità psico – fisica al lavoro di cui all’art. 27, comma 1, del Regolamento Speciale per l’impiego dei gas tossici, approvato con R.D. 9.01.1927 n. 147. I titolari di patenti che intendessero rinunciare all’abilitazione dovranno comunicare il proprio intendimento a questo Comune, per opportuno riscontro, allegando all’atto di rinuncia la patente che in caso potrà essere trattenuta presso di loro.

Pagina aggiornata il 29/03/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri