Il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) è stato istituito con la Legge n. 147/2013 con decorrenza dal primo gennaio 2014. Il Comune, con propria deliberazione, determina le aliquote, le eventuali detrazioni e agevolazioni e le scadenze di pagamento del tributo.
Dall’anno 2016, come determinato dalla Legge di Stabilità 2016, sono stati esentati dal pagamento della TASI le abitazioni principali ed equiparate e relative pertinenze (fino a un massimo di una per ogni categoria C2, C6 e C7). Per altre tipologie di immobili l’aliquota deliberata è pari a zero. Restano fondamentalmente soggetti, quindi, alla TASI solo i beni merce delle imprese di costruzione (aliquota 2,5 per mille).
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Pagina aggiornata il 29/03/2025