Secondo l’ultima riforma del codice della strada (legge 120/2010, art. 38), e grazie al via libera dato dal Ministero dell’interno con circolare del 22/4/2011, le multe possono essere pagate a rate.
Può chiedere il pagamento a rate chi versa in condizioni economiche disagiate (reddito familiare imponibile non superiore a €10.628,16), per verbali (singoli, anche se riferiti a più infrazioni) di importo superiore a €200.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente, e i limiti di reddito sono elevati di €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Cosa fare
Il richiedente deve compilare e sottoscrivere il modulo allegato a questa pagina e presentarlo entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
È necessario allegare una fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare.
Come funziona
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata:
- fino a un massimo di 12 rate se l’importo dovuto non supera €2.000;
- fino a un massimo di 24 rate se l’importo dovuto non supera €5.000;
- fino a un massimo di 60 rate se l’importo dovuto supera €5.000.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a €100.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato, si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art. 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.° 602 e successive modificazioni, pari al 4,5% annuo.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza deve essere adottato provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di diniego esplicito.
Nota. La presentazione della richiesta di rateizzazione impedisce la presentazione dell’istanza di contestazione della multa presso il prefetto (articolo 203 c.d.s.) o il giudice di pace (articolo 204-bis c.d.s.).
Pagina aggiornata il 29/03/2025