Rimborso dei pagamenti in eccesso

IMU

Nel caso di pagamenti in eccesso rispetto a quanto dovuto è possibile:
– nel caso di acconto in eccesso compensare direttamente, senza necessità di richiesta o comunicazione, con quanto dovuto a saldo;
– nel caso di saldo in eccesso (o comunque se l’intero ammontare annuo è superiore a quanto dovuto), invece, può essere richiesto il rimborso oppure la compensazione con quanto dovuto per l’anno successivo. È necessario presentare apposita istanza all’Ufficio Tributi.

Ricordiamo che a norma dell’art. 4 del Regolamento IMU non sono effettuati rimborsi per importi inferiori a 12,00 euro.

Novità: con risoluzione n. 2 del 13/12/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state affrontate problematiche relative ad errati versamenti IMU.

Viene evidenziato come:
– anche per la quota versata in eccesso allo Stato deve essere richiesto il rimborso al Comune;
– nel caso di versamento erroneo al Comune invece che allo Stato o viceversa sarà il Comune a effettuare le compensazioni a debito oppure a credito nei confronti dello Stato;
– nel caso di errata indicazione del codice tributo sarà sempre il Comune a effettuare le correzioni;
– nel caso in cui l’intermediario (Banca o Posta) che accetti il modello F24 indichi erroneamente il codice catastale del comune dovrà, invece, essere l’intermediario stesso, su richiesta del contribuente, ad annullare il versamento e a effettuarlo correttamente al Comune beneficiario.

Modulistica

Normativa

Pagina aggiornata il 29/03/2025

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