Nel caso di pagamenti in eccesso rispetto a quanto dovuto è possibile:
– nel caso di acconto in eccesso compensare direttamente, senza necessità di richiesta o comunicazione, con quanto dovuto a saldo;
– nel caso di saldo in eccesso (o comunque se l’intero ammontare annuo è superiore a quanto dovuto), invece, può essere richiesto il rimborso oppure la compensazione con quanto dovuto per l’anno successivo. È necessario presentare apposita istanza all’Ufficio Tributi.
Ricordiamo che a norma dell’art. 4 del Regolamento IMU non sono effettuati rimborsi per importi inferiori a 12,00 euro.
Novità: con risoluzione n. 2 del 13/12/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state affrontate problematiche relative ad errati versamenti IMU.
Viene evidenziato come:
– anche per la quota versata in eccesso allo Stato deve essere richiesto il rimborso al Comune;
– nel caso di versamento erroneo al Comune invece che allo Stato o viceversa sarà il Comune a effettuare le compensazioni a debito oppure a credito nei confronti dello Stato;
– nel caso di errata indicazione del codice tributo sarà sempre il Comune a effettuare le correzioni;
– nel caso in cui l’intermediario (Banca o Posta) che accetti il modello F24 indichi erroneamente il codice catastale del comune dovrà, invece, essere l’intermediario stesso, su richiesta del contribuente, ad annullare il versamento e a effettuarlo correttamente al Comune beneficiario.
Modulistica
Normativa
Pagina aggiornata il 29/03/2025