Con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, è stata modificata la disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli come risultante dall’articolo 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Gli imprenditori agricoli che effettuano la vendita diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nei termini e con le modalità di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001, in regola con le disposizioni di cui al Reg. CE 852/04 e con le disposizioni nazionali in materia di igiene e sanità applicabili alla vendita dei prodotti in parola, possono avvalersi della facoltà di consentire il consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita, attenendosi alle seguenti prescrizioni.
Cosa è consentito:
a) Il consumo deve avvenire esclusivamente all’interno dei locali e delle aree destinati all’attività di vendita sia su area privata che su area pubblica, della quale area pubblica l’imprenditore abbia la disponibilità;
b) Al fine di permettere al cliente la migliore fruizione dei prodotti da consumare sul posto è consentito l’utilizzo di piani d’appoggio, costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o da tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panchine, ecc., di dimensioni ed in numero congrui rispetto all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale o dell’area su cui si esercita l’attività di vendita;
c) Il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, dei prodotti pronti per il consumo immediato deve avvenire al più utilizzando contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto;
d) Possono essere fornite posate, tovaglioli e bicchieri a perdere, ossia di tipo monouso;
e) E’ consentita la vendita di bevande anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita;
f) Le mensole o gli altri dispositivi di supporto al consumo devono essere costruiti in materiale tale da rendere minimi i rischi di contaminazione, mantenendoli in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione;
g) Le eventuali pareti retrostanti ai dispositivi di supporto al consumo devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare;
h) La zona destinata al consumo deve essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori di rifiuti costruiti in modo adeguato.
Ai sensi dell’articolo 30-bis in commento, la vendita diretta dei prodotti agricoli e l’eventuale consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
La partecipazione ai mercati potrà avvenire previa segnalazione inizio attività di vendita diretta da presentare al Comune sede dell’azienda agricola.
Pagina aggiornata il 29/03/2025