Il commercio su aree pubbliche consiste nell’attività di vendita merci al dettaglio e nella somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private per le quali il Comune abbia la disponibilità. Può essere svolto:
- su posteggi dati in concessione per dieci anni (Autorizzazione di tipo A);
- su qualsiasi area purché in forma itinerante (Autorizzazione di tipo B).
Commercio su aree pubbliche con posteggio
Le autorizzazioni di TIPO A hanno validità per il solo posteggio dato in concessione. Inoltre, consentono di partecipare alle fiere e alle spunte nei mercati. L’autorizzazione e la concessione del posteggio vengono assegnate previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione (BUR) e tramite bando pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Casina. Il modulo per la richiesta è allegato a questa pagina (“Modello commercio su aree pubbliche con posteggio tipo A”).
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Le autorizzazioni di TIPO B, che hanno validità per la Regione Emilia Romagna (nelle altre Regioni solo se previsto nelle rispettive leggi regionali), riguardano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per la spunta ai mercati e alle Fiere su tutto il territorio nazionale, oltre che per la vendita a domicilio del consumatore. La competenza al rilascio è del Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, oppure del Comune in cui è situata la sede legale, se società. Per l’inizio dell’attività di commercio in forma itinerante è necessario presentare una SCIA (segnalazione inizio attività per la vendita su aree pubbliche), ai sensi degli artt. 19-20 e successive modifiche adeguato al D.Lgs. 59/2010.
Requisiti di accesso all’attività
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori alimentare e non alimentare da chi è in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali. Detti requisiti sono indicati nell’art. 5 del D.lgs. 114/98.
Introduzione del DURC per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
Con Legge Regionale 1/2011 ed a seguito di deliberazione legislativa dell´8 febbraio 2011 della Regione Emilia Romagna, è regolamentata la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cioè il DURC) da parte degli operatori del Commercio sulle Aree Pubbliche.
Il nuovo obbligo di presentazione del DURC (o di alternativa certificazione per chi non è soggetto all’iscrizione all’INAIL) riguarda tutti gli operatori del commercio su area pubblica sia in fase di assegnazione che di trasferimento del titolo autorizzatorio da parte del cedente e del cessionario che dovrà essere inoltrato ai Comuni entro il 31 Gennaio di ogni anno; i Comuni provvedono alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva. Per chi non adempie agli obblighi di legge è prevista la sospensione del titolo autorizzatorio o la revoca in base allo specifico caso.
Pagina aggiornata il 29/03/2025