SPACCI INTERNI – APPARECCHI AUTOMATICI – VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE – COMMERCIO ELETTRONICO – VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
Sono quelle attività commerciali che non vengono esercitate nei tradizionali esercizi commerciali ma tramite modalità differenziate a seconda dei luoghi e della utenza alla quale si rivolgono.
TEMPI Dal 30 luglio 2010 è in vigore la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA consente la realizzazione di quanto comunicato dalla data della sua ricezione da parte del Comune
Copia della segnalazione presentata, corredata dagli estremi dell’avvenuta ricezione da parte del Comune, va presentata al Registro Imprese della CCIAA di Reggio Emilia entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
SANZIONI Il Comune, in caso di accertata carenza di requisiti e presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Sanzione amministrativa da euro 2.582,29 a euro 15.493,71 per chi omette la segnalazione certificata di inizio attività. Sanzione penale prevista dall’art. 76 del D. Lgs. 28.12.2000, n. 445 per dichiarazioni mendaci, falsità di atti e uso di atti falsi.
SPACCI INTERNI Per vendita negli spacci interni si intende quella effettuata da enti o imprese, pubblici o privati, a favore dei propri dipendenti, dei soci , delle cooperative di consumo, degli aderenti a circoli privati, nonché nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi. L’esercizio dell’attività è soggetto a SCIA al Comune competente per territorio che, in caso di persona fisica, è quello di residenza e, in caso di società, è quello di sede legale. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune .
NORMATIVA Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114 modificato dal D. Lgs 59/2010 L.R. 12/02/2010, n. 4 Legge 30/07/2010, n. 129, art. 49, comma 4 bis
Pagina aggiornata il 29/03/2025