Si può chiedere l’intervento del giudice di pace:
- subito, in alternativa al ricorso al prefetto (in questo caso, si contesta il verbale di violazione);
- oppure dopo, in caso di decreto ingiuntivo del prefetto (in questo caso, si contesta il decreto del prefetto).
1. È sempre possibile, in alternativa al ricorso al prefetto, il ricorso al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione del codice della strada. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
2. Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l’esito negativo del ricorso al Prefetto, ma, in questo caso, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito della Prefettura di Reggio Emilia.
Pagina aggiornata il 29/03/2025