Contributi per l’acquisto e l’adattamento di veicoli in favore dei cittadini disabili

L’articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per l’acquisto o l’adattamento di autoveicoli privati. I contributi sono concessi da Comuni e Regione secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati.

I contributi possono riguardare:
a)  acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92;
b) adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92;
c) acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92;
d) adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art.27, comma 1, legge 104/92).

Le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente. Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa. Sono ammissibili le domande relative a spese già effettuate e documentate.

I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), non sono cumulabili tra loro. I titolari di patente speciale nella situazione di handicap grave di cui all’articolo 3 comma 3 della Legge 104/92 devono scegliere se accedere ai contributi di cui alle lettere a) o b), oppure ai contributi di cui alla lettera d).

Chi può chiedere il contributo
Possono chiedere i contributi di cui alle lettere a), b), c) la persona disabile oppure l’intestatario del veicolo, nel caso si tratti di persone diverse.
Possono chiedere i contributi di cui alla lettera d) i cittadini con incapacità motorie permanenti titolari di patente di guida di categoria A, B, C speciale.

Requisiti per l’accesso ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b)

  • il possesso da parte della persona con disabilità, per la cui mobilità è acquistato l’autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92, rilasciata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge nazionale;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell’autoveicolo non superiore a € 23.007, calcolato secondo quanto previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.
  • la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in situazione di handicap grave e l’intestatario dell’autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.

Requisiti per l’accesso ai contributi di cui alla lettere c)

  • il possesso da parte della persona con disabilità, per la cui mobilità è acquistato l’autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92, rilasciata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge nazionale;
  • un’età non superiore ai 65 anni ovvero il possesso della certificazione di handicap di cui alla legge 104/92 rilasciata prima del sessantacinquesimo anno di età o della certificazione di invalidità con data antecedente al 5 febbraio 1992, data di approvazione della Legge 104/92;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell’autoveicolo non superiore a € 14.243, calcolato secondo quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in situazione di handicap grave ed l’intestatario dell’autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.

Requisiti per l’accesso ai contributi di cui alla lettera d)
Il possesso di patente di guida di categoria A, B o C speciale con indicazione delle modifiche degli strumenti di guida da apportare sul veicolo.

Indicazioni sugli interventi ammissibili
Per essere ammessi a contributo gli adattamenti di cui alle lettere a), b), d) devono:

  1. risultare dalla carta di circolazione;
  2. essere caratterizzati da un collegamento permanente all’autoveicolo;
  3. comportare una modifica funzionale alle abilità residue della persona, indispensabile per poter guidare e/o accedere al veicolo.

Gli adattamenti possono riguardare esclusivamente:

  • le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione medica per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida della persona con disabilità o sul certificato emesso dalla Commissione medica;
  • le modifiche della carrozzeria e della sistemazione interna dell’autoveicolo tali da consentire alla persona con disabilità di accedervi e di utilizzarlo.

I contributi di cui alle lettere a) e b) sono destinati a persone con disabilità di particolare gravità e tali da richiedere di modificare l’autoveicolo in modo sostanziale per poter:

  • entrare nell’abitacolo ed essere trasportati;
  • entrare nell’abitacolo e guidare;
  • guidare.

Si tratta, dunque, di allestimenti generalmente complessi e piuttosto costosi, che si rendono necessari per le persone con gravi disabilità motorie (ad esempio con esiti di paraplegia, tetraplegia, emiparesi, malformazioni congenite arti superiori e inferiori, malattie degenerative, amputazioni bilaterali…) per poter guidare, sedersi sui sedili del veicolo o entrare nel veicolo rimanendo sulla carrozzina. Sono dunque ammissibili a contributo i seguenti adattamenti al trasporto:

  • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
  • braccio sollevatore ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
  • sedile girevole con rotazione a 90°;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta della carrozzina con sopra il passeggero(cinture di sicurezza);
  • altri dispositivi con le caratteristiche e funzioni sopra indicate e giudicati ammissibili in fase di istruttoria sulla base di idonea documentazione medica e tecnica.

Per quanto riguarda invece gli adattamenti alla guida, sono ammissibili a contributo unicamente le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione.

Entità del contributo

  • in caso di acquisto di un autoveicolo adattato – lettera a) – il 15% della spesa sostenuta, fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari a € 34.020;
  • in caso di adattamento di un autoveicolo – lettera b) – il 50% della spesa sostenuta, fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari a € 9.072;
  • in caso di acquisto di un autoveicolo senza adattamenti particolari – lettera c) – il 15% della spesa sostenuta , fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari a € 11.340;
  • in caso di modifica degli strumenti di guida per i titolari di patente speciale – lettera d) – il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per gli adattamenti.

Come si fa la domanda e termine di presentazione.
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo allegato a questa pagina e presentate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casina.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda:

  • copia della certificazione di cui al comma 3 dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla gravità dell’handicap, rilasciata dalle competenti Commissioni mediche, così come previsto dall’art. 4 della medesima legge 104/92—requisito per il contributo di cui alle lettere a), b), c);
  • copia della certificazione di cui al comma 3 dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o della certificazione di invalidità civile con data antecedente al 5 febbraio 1992, rilasciata prima dei 65 anni d’età—requisito per il contributo di cui alla lettera c) in caso di età superiore a 65 anni;
  • copia della patente di guida speciale o del certificato riportanti gli adattamenti agli strumenti di guida prescritti dalla competente Commissione della Azienda USL—documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di cui alle lettere a), b), d);
  •  copia della carta di circolazione dell’autoveicolo riportante gli adattamenti effettuati—documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di cui alle lettere a) e b);
  • copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale) per l’acquisto o l’adattamento del veicolo per il quale si richiede il contributo.

Pagina aggiornata il 29/03/2025

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