COVID-19. Ordinanza regionale del 21 marzo 2020

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Dal 22 marzo al 3 aprile 2020. Chiusi i cimiteri comunali. Sospese tutte le attività di commercio, anche alimentare, durante i giorni festivi. Sospesi tutti i mercati.     Ordinanza del

Data:

21 Marzo 2020

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Descrizione

Dal 22 marzo al 3 aprile 2020. Chiusi i cimiteri comunali. Sospese tutte le attività di commercio, anche alimentare, durante i giorni festivi. Sospesi tutti i mercati.

 

 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 21 marzo 2020. Decreto n. 45

 

Misure in vigore dal 22 marzo al 3 aprile 2020.

Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

1. Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

2. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.

3. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

 

Il testo integrale dell'Ordinanza regionale. Decreto n. 45 del 21 marzo 2020

 

Ultimo aggiornamento: 20/03/2025, 11:42

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