Descrizione
Prorogate al 13 aprile 2020 le misure urgenti di contenimento del contagio ancora in vigore.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri decreta:
- L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, del 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute – di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti –, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020.
- La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: "d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;".
- Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti dal 4 aprile 2020.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020