L’Ufficio Anagrafe rilascia certificati anagrafici e di stato civile.
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è vietata la presentazione di certificati agli organi della Pubblica Amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, scuole statali, ecc.) e ai privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.).
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio le informazioni che il cittadino autocertifica indicando gli elementi indispensabili al reperimento dei dati richiesti.
Agli organi della Pubblica Amministrazione il cittadino può quindi produrre solamente autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
Pertanto, dal 2 gennaio 2012 tutti i certificati vengono rilasciati con la seguente indicazione:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.