Prima di fare ricorso al prefetto, è necessario attendere la notifica del verbale. Non è possibile fare ricorso in seguito al rinvenimento del preavviso di violazione (cioè l’atto lasciato sul parabrezza dalla Polizia Municipale).

paginierstempel-1024704_1920Dalla data di notifica del verbale decorre il termine per l’eventuale ricorso al prefetto.

Quando si contesta la sanzione e il pagamento della sanzione in misura ridotta non è consentito[1], il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l’ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione e il comportamento del responsabile.

Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del prefetto.
 
Il prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni e alle prove in esso contenute.
  • In caso di ricorso non accolto: il prefetto emette una ordinanza-ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
  • In caso di ricorso accolto: il prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l’archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale sia le eventuali sanzioni accessorie.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito della prefettura di Reggio Emilia.

 

[1] Casi in cui il pagamento della sanzione in misura ridotta non è consentito:

  • quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito di fermarsi;
  • quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
  • per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
  • per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
  • per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
  • in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
  • in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell’UE non più in corso di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
  • per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
  • in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.

 

Pagina aggiornata il 29/03/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri