Ai sensi dell’art. 6 comma 4 lett. e) D.lgs. 285792 t.v. è obbligatorio l’utilizzo di pneumatici invernali o di altre attrezzature antisdrucciolevoli idonee alla marcia su neve e/o ghiaccio, sull’intera rete viaria comunale dal 15 novembre 2015 al 15 aprile 2016.
Si ritiene doveroso segnalare che, in base a un chiarimento da parte del Ministero dell’Interno Servizio Polizia Stradale, è stato evidenziato che i pneumatici invernali possono essere utilizzati durante tutto l’arco dell’anno solare poiché il loro uso non pregiudica la sicurezza, comportando esclusivamente un più veloce degrado a causa della più alta temperatura del suolo.
Il chiarimento tuttavia evidenzia che alcuni pneumatici invernali riportano tra le loro caratteristiche degli indici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati nella carta di circolazione del veicolo che però viene tollerato esclusivamente per i veicoli che utilizzano pneumatici invernali nel periodo compreso tra il 15 Ottobre e il 15 Maggio come previsto nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 24783/2014.
La circolare recita testualmente:
“Al fine di evitare difficoltà al settore si ritiene opportuno consentire l’uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della circolare 104/95 del 31/5/1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S, ovvero M e S), nel periodo compreso tra il 15 Ottobre e il 15 Maggio, anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastutture e dei Trasporti e dal punto 6 della circolare 104/95.
Si precisa infine che l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare.“
Pagina aggiornata il 29/03/2025