Contributi per barriere architettoniche

 
La Legge 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.

Chi ne ha diritto
Hanno diritto a presentare le domande di contributo:

  • i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
  • i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all’assistenza di persone con disabilità.

Su quali opere o edifici può essere richiesto il contributo
Le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.
I contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l’opera fosse stata realizzabile; l’esempio classico è quello del servoscala o della carrozzina montascale.
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

  • parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
  • immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un appartamento);

Il contributo può essere erogato per:

  • una singola opera (es. realizzazione di una rampa)
  • un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l’accesso a soggetto non deambulante).

Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l’immobile, in carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità.
Nel caso di pluralità di disabili potenzialmente fruitori del medesimo intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà comunque concesso un solo contributo.

Cosa deve essere allegato alla domanda
L’istanza contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una certa entità è consigliabile ricorre ad un progettista.
Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e una autocertificazione.
Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare l’handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l’handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente.
Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell’assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettati anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.).
L’autocertificazione deve specificare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l’interno). Devono inoltre essere descritti sinteticamente gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o all’assenza di segnalazioni.
L’interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o né sono in corso di esecuzione. Deve inoltre precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi.
Di norma, per accedere ai contributi l disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l’immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l’istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora.
Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

Entità del contributo
L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato-
L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura.

Pagina aggiornata il 29/03/2025

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